Cos’è?
E’ un contratto di lavoro per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali attraverso una formazione trasversale e professionalizzante. La durata del contratto non può essere inferiore ai 6 mesi e superiore a tre anni, cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.
E’ prevista la presenza di un tutore o referente aziendale.
Gli obblighi formativi
La formazione professionalizzante, cioè quella volta all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali, è svolta sotto la responsabilità dell’azienda ed ha una durata stabilita dai singoli accordi interconfederali e contratti collettivi nazionali.
La formazione di base e trasversale, integra la formazione professionalizzante.
La formazione di base e trasversale
La durata della formazione di base e trasversale è determinata dalla normativa vigente per l’intero periodo di apprendistato sulla base del titolo di studio posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
- 120 ore per la durata del contratto per gli apprendisti privi di titolo di studio, in possesso di licenza elementare e/o della sola licenza di scuola secondaria di I grado (licenza media);
- 80 ore per la durata del contratto per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
La durata della formazione trasverale può essere ridotta in caso di crediti formativi acquisiti in precedenti rapporti di apprendistato, mediante partecipazione ad uno o più moduli formativi previsti dal Catalogo Provinciale.
I crediti sono riconosciuti a partire dal 14 settembre 2011.
Il Piano formativo individuale
Il Piano formativo individuale (PFI) deve essere consegnato all’apprendista e, se previsto dalla contrattazione collettiva, inviato agli Enti Bilaterali.
Dal 1° gennaio 2015, ai sensi della legge Finanziaria provinciale 2015, i Piani Formativi Individuali NON devono più essere inviati ad Agenzia del Lavoro.
Il datore di lavoro elabora il Piano Formativo Individuale, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli Enti Bilaterali.
A chi è rivolto questo contratto?
Ai giovani tra i 18 e i 29 anni compiuti, che possono essre assunti in tutti i settori di attività, privati o pubblici. Nel caso di possesso di qualifica professionale l’età minima scende a 17 anni.