I contenuti e le modalità dell’informazione e formazione sulla sicurezza  del  lavoratore .

Il dlgs 81/2008 individua nell’art 36  e 37 le modalità e contenuti con cui deve avvenire obbligatoriamente la formazione di ogni lavoratore entro sessanta giorni dalla sua assunzione. Vedremo poi come questo termini sarà troppo vago nella pratica.

L’informazione dei lavoratori : la normativa  indica in modo generico l’obbligo del datore di lavoro rispetto ad  una adeguata informazione di cui al comma 1 art 36 dlgs 81 2008. In modo generico per il semplice fatto che viene imposto l’erogazione di adeguata informazione ma non si evince come misurare questa adeguatezza informativa, bastano i libretti informativi ? un verbale? Una registrazione ? quale e come , il datore di lavoro può provare di aver  fatto quanto di meglio nell’informare il proprio collaboratore dei rischi? .

Entrando nel dettaglio  deve informare circa i rischi che si corrono nella propria azienda connessi all’attività dell’impresa , le procedure adottate per il primo soccorso, l’antincendio ed evacuazione.  I nominativi degli addetti al primo soccorso , antincendio ed evacuazione, insomma chi fa cosa in azienda e come.

Senza poi dimentica l’informativa sui rischi specifici , sui rischi connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi e non di minore importanza le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Nel merito dell’art  36 la normativa impone al datore di lavoro che le informazioni date siano acquisite per una maggiore conoscenza generale e specifica delle attività ecc.ecc, ma non solo , il datore di lavoro deve essere certo che ciò che ha detto o fatto vedere  e spiegato, sia stato anche compreso da chi ascolta.

Non basta solo comunicare ciò che è , ad esempio su di un nuovo prodotto da utilizzare, bisogna accertarsi e documentare che il lavoratore abbia capito.

Non basta solo il buon senso, che ci vuole, ma anche la certezza della comprensione del lavoratore … vediamo come avviene nei fatti?

In genere viene introdotto ex novo in azienda un prodotto o macchinario, la scheda tecnica nel caso del prodotto viene aggiunta allo schedario, aggiornato il documento di valutazione dei rischi ed informato l’utilizzatore che è cambiato il prodotto……..basta questo come informativa? Sicuramente no, non abbiamo la certezza che abbia capito , cosa è cambiato, perché è cambiato, cosa c’è di differente rispetto a prima, è meglio come prodotto?  È meno nocivo? va maneggiato in modo differente ? deve essere diluito ? Ecc.ecc ecco quindi che il datore di lavoro deve , in modo imperativo,  accertarsi  e rendere edotti gli utilizzatori del nuovo prodotto magari anche certificando e documentando l’avvenuto passaggio informativo ai sensi dell’articolo 36 sezione IV dlgs 9 aprile 2015. Alle volte basta anche poco, una piccola riunione con il gruppo dei lavoratori interessati ed un verbale di riunione anche di solo cinque righe.

Mentre, per quanto attiene la formazione del lavoratore  all’art 37 la normativa impone al datore di lavoro di fornire a tutti i propri lavoratori  una formazione sufficiente ed adeguata sia per la materia di salute e sicurezza , sia per quanto riguarda a tutti i rischi specifici …..anche rispetto alle competenze linguistiche.

Qui si apre un ulteriore dilemma , come fare a valutare la formazione da erogare da parte del datore di lavoro?, ci affidiamo a chi ? basta il solo fatto di aver superato il corso di formazione ? o il datore di lavoro in virtù dell’art precedente (36 e 37) deve verificare l’adeguatezza dell’intervento formativo? Ovvia la risposta, il datore di lavoro deve essere certo della formazione ricevuto dall’ente, consulente o società di formazione qualora si avvalga di tali servizi;  ed in particolare l’articolo elenca i contenuti minimi della formazione : concetti di rischio, danno , prevenzione , protezione ecc.ecc.

La formazione deve essere fatta  all’inizio della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambio di mansione del lavoratore e/o introduzione di nuove attrezzature , sostanze , preparati o mutamenti dell’attività lavorativa.

Anche qui ritroviamo lo stesso concetto per cui il datore di lavoro è individuato come massimo responsabile della formazione dei suoi collaboratori, dell’adeguatezza della formazione, della qualità ed efficacia dell’azione formativa. In ultimo , ma non per questo meno importante è che la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente Stato Regioni.

In buona sintesi non conviene affidarsi al caso o al preventivo più basso che abbiamo come datori di lavoro , bensì capire bene le proprie esigenze ed affidarsi a strutture consolidate sul territorio capaci di garantire il risultato e seguire l’imprenditore in ogni fase evolutiva della propria azienda.

www.gestionetotalesicurezza.com    

Massimiliano W&S sicurezza sul lavoro

Lascia un commento