Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione solo
nei casi previsti dall’allegato II del D.Lgs. 81/08 ad esclusione dei quelli indicati dall’art. 31 comma 6 del D.Lgs.
81/08, in cui l’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero dell’unità
produttiva, è comunque obbligatoria, ovvero:

  •  nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del DLgs 17 agosto 1999, n°334 e s.m, soggette all’obbligo
    di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
  • nelle centrali termoelettriche;
  • negli impianti e laboratori nucleari;
  •  nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
  • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
  • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
  • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori..

Il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione deve dare preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e deve frequentare
corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano che verrà pubblicato entro dodici mesi dall’entrata in vigore del DLgs 81/08. Fino alla pubblicazione
dell’accordo, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del DM 16 gennaio 1997, il cui
contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano. Inoltre è tenuto a frequentare corsi di aggiornamento secondo quanto previsto nell’accordo di cui sopra (art. 34
comma 3 del DLgs 81/08). L’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all’articolo 3 del DM 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del DLgs 19
settembre 1994, n. 626.

SANZIONI:

ARTICOLO : Art. 34 commi 2

NORMA DA ADEMPIERE : Formazione al RSPP – Corso di durata minima di  16 ore e massima di 48 ore

SANZIONE : a. Arresto da 4 a 8 mesi b. Ammenda da 1500 a 6000 euro 

SANZIONE : 1 Arresto da 2 a 4 mesi 2 Ammenda da 800 a 3000  euro 

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