In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all’art 47 comma 2 sancendo in questo modo l’importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, della durata per tutte le categorie di rischio di 32 ore per la formazione dei nuovi RLS |
Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. |
SANZIONI: |
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene scelto dai lavoratori stessi e per svolgere questo ruolo deve seguire un apposito corso di formazione a carico del Datore di Lavoro. Nel caso in cui non gli venisse consentito il datore di lavoro sarebbe punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €. |
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DEFINIZIONE E COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Chiarimento del Ministero del lavoro circa l’aggiornamento formativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tratto dal sito del Ministero.
Salv