In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Così recita il D.Lgs. 81/08 all’art 47 comma 2 sancendo in questo modo l’importanza di tale figura nel sistema di prevenzione della sicurezza aziendale.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ha diritto ad una formazione specifica in materia di salute e sicurezza, indicata nell’art. 37 del D. Lgs. 81/08, della durata per tutte le categorie di rischio di 32 ore per la formazione dei nuovi RLS
Inoltre il D.Lgs. 81/08 ha introdotto l’obbligo di aggiornamento annuale dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di durata pari a 4 ore per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e di 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
SANZIONI:
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza viene scelto dai lavoratori stessi e per svolgere questo ruolo deve seguire un apposito corso di formazione a carico del Datore di Lavoro. Nel caso in cui non gli venisse consentito il datore di lavoro sarebbe punibile con l’arresto da 2 a 4 mesi o con un’ammenda da 1.315,00 €. a 5.699,20 €.


DEFINIZIONE E COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Chiarimento del Ministero del lavoro circa l’aggiornamento formativo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, tratto dal sito del Ministero.

Salv

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