Anche nel processo di selezione del personale vi è un’attività di trattamento di dati
personali dei candidati.
Il rispetto della privacy, però, non pone limiti all’incontro della domanda di lavoro
con la disponibilità dei posti offerti dalle imprese. A tal proposito, in base alle
disposizioni del Codice della privacy, è superfluo richiedere al candidato il consenso
al trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum, per finalità di selezione
del personale, a meno che non abbiano natura sensibile (come l’appartenenza a
categorie protette) o non siano destinati alla comunicazione a terzi.
L’impresa che avvia una selezione del personale deve però fornire al candidato,
a voce o per iscritto, prima di acquisire il suo cv, l’informativa sul trattamento
dei dati personali. Sono presenti inoltre norme che agevolano le procedure che
l’impresa deve adottare quando è l’interessato stesso a far pervenire di sua
iniziativa il curriculum (autocandidatura).
In questo specifico caso, l’azienda che riceve i curriculum inviati spontaneamente
non ha l’obbligo di offrire l’informativa o di chiedere al candidato il consenso
per il trattamento dei dati personali (inclusi quelli sensibili) contenuti nella
documentazione pervenuta.
Solo nel momento in cui l’azienda decida di prendere in considerazione il
curriculum e di contattare il candidato, dovrà fornire all’interessato, anche a voce,
una informativa breve con l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento
dei dati, i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi, nonché gli estremi
identificativi del titolare e di almeno un responsabile, se designato Trattamenti