Descrizione
Nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l’osservazione
delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle
vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell’ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in
materia dal costruttore delle attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l’impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è valutata o
misurata in base alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte A.
4. L’esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero è valutata o misurata in base
alle disposizioni di cui all’allegato XXXV, parte B.
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