Descrizione
I lavoratori addetti a VDT sono (Art. 173) tutti i lavoratori che utilizzano un VDT in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le pause obbligatorie di
15 minuti ogni due ore di attività. Utilizzo sistematico e abituale vuol dire che l’uso del VDT è una parte necessaria e costante dell’attività lavorativa, e quindi non un uso saltuario, occasionale, per tempi ridotti. A differenza della precedente enunciazione del DLgs 626/94, che richiedeva un uso continuativo per quattro ore giornaliere,
l’organizzazione dei tempi di adibizione (quante ore al giorno, quante ore continuative) non risulta più discriminante. Come previsto in generale per tutti i rischi connessi al
lavoro, il Datore di Lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione sui rischi presenti all’inizio dell’attività lavorativa (art. 28), e in seguito ogni volta che si verifichino dei
cambiamenti nell’attività, che possano comportare una modifica dei rischi a cui i lavoratori sono esposti (art. 29). Questo obbligo del datore di lavoro è uno degli obblighi non delegabili (art. 17). Devono essere analizzati in particolare (art. 174 c. 1) i rischi per la vista e per gli occhi, i problemi legati alla postura e all’affaticamento mentale, e quelli riguardanti le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
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